Art. 11.
(Determinazione dei distretti scolastici).

      1. Nella determinazione dei distretti scolastici si tiene conto dei seguenti criteri:

          a) il distretto scolastico deve normalmente corrispondere ad un ambito subprovinciale di medie dimensioni, omogeneamente ed originariamente definito come bacino di utenza di servizi scolastici in cui, di regola, sia assicurata la presenza di tutti gli ordini di scuola fino a quella di secondo grado;

          b) oltre che allo sviluppo demografico e scolastico e all'espansione urbanistica si fa prevalente riferimento alle caratteristiche geografiche, sociali, economiche e culturali del comprensorio interessato, nonché allo stato delle infrastrutture e dei trasporti;

          c) la conterminazione dei distretti scolastici avviene all'interno delle competenze territoriali di un ufficio scolastico regionale. Tra distretti limitrofi di diverse province, se insistono su comprensori delle medesime caratteristiche, possono essere attivati programmi in comune. In ogni caso deve essere evitato lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.